martedì 15 maggio 2012

Una legge che concede gli arenili in concessione tutto l'anno: ma il Sindaco farà rispettare l'ingresso gratuito ai minori di 12 anni?


E' stata pubblicata sul BURC n.31 del 14 maggio2012 la legge regionale n.10 del 10 maggio 2012, ad oggetto" Disposizioni in materia di impianti balneari". E' una legge che noi V.A.S, già da una prima lettura, non condividiamo perché da la stura completa alla privatizzazione delle poche spiagge che abbiamo. Colpisce all'interno  la notizia che per effetto di detta legge, già da domani 16 maggio i titolari di concessioni demaniali dovranno garantite, per obbligo , l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di dodici anni. Il Sindaco deve fare rispettare quest' obbligo di legge e deve pubblicizzare immediatamente questa notizia a tutti i cittadini con manifesti affissi sui muri della città.  
Noi V.A.S. nutriamo molti dubbi che lo faccia, insieme all'assessore preposto al ramo!!! Staremo a vedere l'atteggiamento dell'amministrazione nel fare rispettare l'obbligo di questa legge.
In pratica si concede agli esercenti e ai gestori di stabilimenti di rimanere aperti tutto l'anno. Chiunque abbia una concessione potrà utilizzare lo spazio avuto  come una sua proprietà per tutto l'anno, apportandovi anche modifiche strutturali purché mobili (sic!). Questo significherà che le spiagge diventeranno luoghi a pagamento anche per una passeggiata invernale, ma soprattutto un ulteriore aggressione alle nostre coste con danni irreparabili per il nostro paesaggio. Unica - risibile- concessione, ed abbiamo spiegato il motivo del risibile, è che i minori al di sotto dei 12 anni potranno accedere gratuitamente agli spazi dati in concessione. I V.A.S. invitano tutte le altre associazioni ambientaliste presenti sul territorio a mobilitarsi, insieme a tutte le rappresentanze politiche che ritengono di opporsi a questa legge.
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Il Testo integrale della legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:


Articolo 1


Oggetto e finalità

1.
Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Campania ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e comunque fino al 31 dicembre 2013, è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto
della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12.

2.
 I soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo nulla-osta dell’autorità competente in materia, producono istanza all’amministrazione competente che ha rilasciato il titolo concessorio.
3. In fase di prima applicazione, la comunicazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per le finalità del comma 1 e ferme restando le competenze statali di cui al decreto legislativo 42/2004, sono ammesse, per i titolari di concessioni demaniali marittime, anche la realizzazione o il ripristino di piscine rimovibili purché integrate e coerenti con il contesto paesaggistico secondo la valutazione delle autorità preposte al vincolo.


Art. 2

Dichiarazione d'urgenza
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.


                                                                                                                                             Caldoro

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